Assistenza gratuita nella trattazione extragiudiziale dei sinistri auto
Sulla scorta dell'esperienza maturata in anni di collaborazione con agenzie e con compagnie assicurative specializzate nel ramo di tutela legale, lo Studio assume incarichi per l'assistenza di danneggiati a seguito di sinistri stradali senza richiedere, nella fase extragiudiziale, il versamento di alcuna anticipazione e/o compenso. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni effettuate sarà, infatti, domandato al danneggiante e/o alla sua compagnia assicurativa.
I sinistri che possono essere affidati alla trattazione dello Studio senza richiesta di corrispettivo per la fase extragiudiziale sono i seguenti:
- scontro tra piú di due veicoli a motore con targa italiana nel territorio dello Stato italiano;
- scontro tra due veicoli a motore con targa italiana nel territorio dello stato italiano, quando la procedura di "indennizzo diretto" non abbia prodotto esiti soddisfacenti;
- scontro tra veicoli a motore con targa italiana nel territorio di uno Stato straniero;
-scontro tra veicolo a motore con targa italiana e veicolo a motore con targa straniera nel territorio dello Stato italiano;
- scontro tra veicolo a motore con targa italiana e veicolo a motore con targa straniera nel territorio di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- scontro tra veicolo a motore e pedone nel territorio dello Stato Italiano;
- scontro tra veicolo a motore e velocipede (es. bicicletta, monopattino ecc.) nel territorio dello Stato italiano;
- scontro tra velocipedi nel territorio dello Stato italiano.
Qualora l'interessato (persona fisica o giuridica), residente/con sede nel territorio dello Stato italiano, abbia subito un danno nel corso di un evento descritto nella casistica sopra riportata puó, senza impegno, prendere contatti con lo Studio per illustrare il proprio caso e ottenere una valutazione preliminare sulla sua trattabilitá.
E' opportuno evidenziare che tra i soggetti danneggiati da un sinistro stradale (legittimato pertanto ad inoltrare richiesta risarcitoria), oltre al proprietario ed agli occupanti del mezzo coinvolto che abbiano riportato lesioni o ai pedoni investiti, é altresí compreso il datore di lavoro della vittima di lesioni che, proprio in conseguenza dell'assenza del proprio dipendente per infortunio, abbia patito un danno economico (ad esempio rappresentato dalle spese necessarie per il temporaneo reperimento di un lavoratore sostitutivo oppure dal calo di fatturato dipeso dalla temporanea mancanza della forza lavoro necessaria al regolare svolgimento dell'attività d'impresa).